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Distanziometro sì, distanziometro no: da Bolzano alla Puglia le norme si ridiscutono in Tribunale in mancanza di una normativa nazionale

Il Tar Bolzano congela la chiusura di due sale: il distanziometro potrebbe creare un pregiudizio grave e irreparabile. Per il Tar Puglia, invece, i Comuni possono limitare l’attività delle sale giochi. In Lombardia il Tribunale amministrativo legittima la chiusura di un ctd perché non ha la licenza, mentre in Campania il Tar revoca la chiusura di una ricevitoria Lotto perché “si deve prima capire la ragione per la quale non si è raggiunta la raccolta minima”. La settimana giuridica dei giochi è stata ricca e con non poche sorprese.

Cassazione respinge
ricorso internet point Siracusa: “Computer utilizzati per raccolta non
autorizzata di scommesse”

La Corte di Cassazione ha respinto un ricorso contro il
sequestro probatorio, per intermediazione scommesse (reato ex art. 4 comma
4-bis e 4-ter della legge 401/1989), di computer e sistemi informatici
rinvenuti presso un internet point di Siracusa. “Il Tribunale del riesame ha
esplicitamente indicato gli elementi di fatto in base ai quali ha ritenuto che
sussista il fumus commissi delicti: ha rilevato che le apparecchiature in
sequestro erano utilizzate per lo svolgimento dell’attività di intermediazione
e scommesse perché i computer in sequestro erano stati trovati accesi e ed
impostati sulle pagine di scommesse on line; che nell’esercizio commerciale
erano stati rinvenuti numerosi scontrini di giocate. Il Tribunale del riesame
ha pertanto risposto alle obiezioni difensive collegate sia all’assenza di
elementi di prova relativi al collegamento tra i computer e le giocate sia,
anche se implicitamente, all’uso dei computer non per la normale attività
dell’esercizio commerciale – anche un internet point – ma per quella non
autorizzata oggetto della contestazione”. Pertanto, per i supremi giudici, “il
ricorso deve essere rigettato”

Al Consiglio di Stato
nuovi ricorsi contro le norme locali‎. E già si cita il parere sulle gare di
scommesse e bingo

Doppia partita al Consiglio di Stato, contro le normative
sul gioco adottate dagli Enti Territoriali. In Sesta Sezione si è tornato a
discutere delle distanze adottate dalla Provincia di Bolzano, una decina di
sale hanno infatti chiesto di sospendere i provvedimenti di decadenza della
licenza disposti dall’Amministrazione locale. Le sale hanno già riportato delle
sentenze sfavorevoli in primo grado e oggi hanno chiesto al Collegio di
sospenderle. Nel corso del giudizio, il Consiglio di Stato ha disposto una
consulenza tecnica d’ufficio. L’ordinanza è attesa per domani, il giudizio
proseguirà poi nel merito. La stessa Sezione di Palazzo Spada ‎ha respinto con
una serie di sentenze, diversi ricorsi analoghi. La Quinta Sezione invece si è‎
occupata delle fasce orarie adottate dal Comune di Bologna, la Billions Italia
ha impugnato l’ordinanza con cui il Tar Emilia Romagna ha negato la sospensiva.
Nel corso della discussione – secondo quanto si apprende a margine dell’udienza
– è stato citato anche il parere che lo stesso Consiglio di Stato ha emesso
sulle gare di scommesse e bingo. La difesa ha però battuto sul fatto che
l’Intesa raggiunta in Conferenza Unificata nel 2017 sia già vincolante, e che
le Regioni e i Comuni siano tenuti fin da subito a rispettare gli impegni
sottoscritti. Anche in questo caso la decisione del Consiglio di Stato è attesa
per domani, la questione tornerà quindi al Tar Emilia Romagna per il merito

Tar Bolzano sospende
chiusura di due sale giochi: “Da distanziometro pericolo di danno grave e
irreparabile”

“Considerato che, ad un primo sommario esame, non può
escludersi la fondatezza del ricorso e che il pericolo di danno grave e
irreparabile nelle more del giudizio, sussiste, atteso che la decadenza dal
provvedimento autorizzatorio comporterebbe la chiusura dell’esercizio, senza
possibilità concreta di ubicare l’attività di gioco lecito in altro luogo del
territorio urbanizzato del comune, si ravvisano i presupposti per concedere la
richiesta tutela cautelare, con contestuale fissazione dell’udienza pubblica
per la discussione del ricorso nel merito”. Con questa motivazione il Tribunale
Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano ha sospeso il
provvedimento di chiusura di due sale giochi di Merano, accogliendo i ricorsi
contro la lettera del Comune di Merano del 28 novembre 2017, attraverso la
quale l’ente locale si è pronunciato sulla presenza dei luoghi sensibili nel
raggio di 300 metri dai locali nei quali sono ubicate le sale scommesse in
questione. Il Tar Bolzano ha quindi fissato la trattazione di merito del
ricorso nell’udienza pubblica del 4 marzo 2020.

Scommesse, per Tar
Campania “ragionevole” negare rilascio licenza per mancanza di buona condotta

La mancanza di una buona condotta può “interferire e
condizionare il regolare svolgimento della richiesta attività”. Con questa
motivazione il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione
staccata di Salerno (Sezione Prima) – ha respinto un ricorso contro il diniego
della licenza ex art. 88 TULPS per la raccolta scommesse. Per i giudici il
questore ha “ragionevolmente” negato il rilascio della richiesta di
autorizzazione: “le circostanze evidenziate dalla Prefettura – tra le quali
sono indicate sia le segnalazioni a carico del suo prossimo congiunto
relativamente a delitti attinenti al traffico di stupefacenti e contro il
patrimonio, sia la frequentazione, da parte dello stesso ricorrente, di
soggetti segnalati per la medesima tipologia dei delitti – sono, invero, tali
da supportare la rilevata carenza del requisito della buona condotta che osta
al rilascio della richiesta autorizzazione”. Inoltre “le segnalazioni ed i
procedimenti pendenti a carico del congiunto costituiscono elementi ulteriori
ed aggiuntivi rispetto alle segnalazioni a carico dello stesso, trattandosi
dunque di circostanze che valgono a completare il quadro complessivo da cui la
Questura, stante la frequentazione da parte del ricorrente di contesti
connotati da evidenti contiguità delinquenziali per delitti di particolare
allarme sociale, ha dedotto la mancanza, in capo alla richiedente, del requisito
della buona condotta”. Infine si rimarca come “la giurisprudenza amministrativa
è costante nell’affermare l’esistenza di un potere ampiamente discrezionale
dell’Amministrazione circa la valutazione del requisito di buona condotta e
affidabilità del soggetto richiedente un’autorizzazione di polizia”. “Alla luce
delle superiori considerazioni, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere
respinto in quanto infondato”.

Processo Beta 2: pena
da 2 a 10 anni di reclusione per otto imputati. Al centro degli affari del clan
Romeo-Santapaola anche i settori dei giochi e delle scommesse illegali

Sono state proposte dall’accusa penne che vanno dai due ai
dieci anni di reclusione per gli otto imputati del processo Beta 2, riguardante
gli affari mafiosi a Messina e in Italia del gruppo Romeo-Santapaola, che hanno
scelto il rito abbreviato. Tra i reati contestati a vario titolo ci sono
l’associazione mafiosa, il traffico di influenze illecite, l’estorsione, la
turbata libertà degli incanti, il tutto aggravato dal metodo mafioso. Al centro
degli affari del clan: la distribuzione dei farmaci in Sicilia e Calabria, il
settore dei giochi e delle scommesse illegali. Il clan si sarebbe anche
inserito in un progetto contro la ludopatia. I Santapaola-Romeo si sarebbero
inseriti anche nell’affare degli alloggi da destinare ai residenti delle
baracche. 1

Caserta: imponevano
nei bar le slot del clan dei Casalesi, condannate cinque persone

Il presidente della nona sezione del tribunale di Napoli ha
condannato cinque persone perchè, secondo l’accusa, imponevano nei bar della
provincia di Caserta le slot delle società gestite dal clan dei Casalesi. Sono
state anche confiscate 10 società che fanno capo alla famiglia Grasso. Sono
state, invece, 30 le assoluzioni.

Operazione ‘Anno
Zero’, Cassazione dichiara inammissibile ricorso: “Soggetto colluso con
consorteria mafiosa”

La Corte di Cassazione ha dichiarato “inammissibile” il
ricorso contro gli arresti domiciliari di Carlo Cattaneo, l’imprenditore
arrestato nell’aprile dello scorso anno nell’ambito della maxi operazione
antimafia ‘Anno Zero’ di Carabinieri, Polizia e Dia. Per i supremi giudici
“secondo la logica ricostruzione compiuta dal Tribunale del riesame, Cattaneo,
perseguendo l’obiettivo di assumere una posizione di maggiore rilievo nel
settore dei giochi e delle scommesse, aveva accettato di fornire un
apprezzabile contributo a Cosa Nostra, consentendo l’infiltrazione nel settore
delle scommesse della cosca di Castelvetrano”. Inoltre, “Cattaneo non può
affatto considerarsi un mero imprenditore vittima del sodalizio, quanto
piuttosto come un soggetto colluso con la consorteria mafiosa”, motivo per il
quale la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Tar Campania: per
revocare concessione a ricevitoria Lotto, ADM deve valutare perché non abbia
raggiunto la raccolta minima

Il Tar Campania ha annullato la revoca della concessione
disposta dai Monopoli di Stato nei con fronti di una ricevitoria del Lotto che
nel biennio 2004-2005 non aveva raggiunto i limiti di raccolta previsti. La
ricevitoria, neo ricorso, ha spiegato che il calo della raccolta era
essenzialmente dovuto al malfunzionamento del sistema telematico di raccolta e
della concorrenza esercitata da una rivendita, aperta a poca distanza. E per il
giudice “l’Amministrazione avrebbe dovuto adeguatamente tener conto di tutte le
circostanze”. in particolare, l’apertura di una nuova ricevitoria “si rileva
particolarmente determinante”; già in più occasioni infatti i giudici hanno
affermato che l’Amministrazione per procedere alla revoca deve effettuare una
“ponderata indagine in ordine alle circostanze concrete” che hanno determinato
il deficit. E ancora, “l’impedimento alla prosecuzione del rapporto concessorio
meramente provocato dal mancato raggiungimento del volume minimo di raccolta di
scommesse non può essere totalmente svincolato da una adeguata, approfondita e
ponderata verifica sulle condizioni di fatto che possono avere creato una
riduzione di detto volume, nonché dall’accertamento di una costante gestione
deficitaria della ricevitoria nel biennio di riferimento”

Tar Puglia: “Il
legislatore comunale può limitare l’attività delle sale giochi per finalità
socio-sanitarie in assenza di una normativa nazionale”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha
respinto il ricorso presentato dal titolare di una sala scommesse ad Otranto
contro la diffida all’esercizio dell’attività per violazione della distanza
minima di 500 mt dai luoghi sensibili. “Il legislatore regionale è intervento
per evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati
luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti
all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di
cadere vittime della “dipendenza da gioco”. La disposizione in esame persegue,
pertanto, in via preminente finalità di carattere socio-sanitario, estranee alla
materia della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, e rientranti
piuttosto nella materia di legislazione concorrente «tutela della salute, nella
quale la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della
legislazione statale”. Quindi “L’accertamento delle violazioni e l’applicazione
delle sanzioni amministrative spettano al Comune territorialmente competente”.
Inoltre, “la pianificazione prefigurata dalla disposizione statale invocata
come norma interposta non è, peraltro, mai avvenuta, non essendo stato emanato,
malgrado il tempo trascorso, il decreto interministeriale che doveva definirne
i criteri. Il che rende l’intero meccanismo inoperante, non potendosi ritenere
che la mancanza di detto decreto paralizzi sine die la competenza legislativa
regionale (al riguardo, sentenza n. 158 del 2016)”.

Tar Lombardia boccia
ricorso ctd Stanleybet. Avv. Agnello: “Fatto superato dalle Leggi di Stabilità
2015/2016. Assurdo che il Tar utilizzi sentenza Biasci per il diniego della
licenza di pubblica sicurezza”

Il Tar Lombardia ha bocciato il ricorso intentato da un Ctd
Stanley – nel 2014 – contro il provvedimento con cui la Questura di Milano
aveva negato la licenza di pubblica sicurezza. Bocciata anche la richiesta di
rimettere la questione alla Corte di Giustizia Europea. Il giudice lombardo
spiega infatti che il provvedimento della Questura sia legittimo, dal momento
che il titolare del Ctd non è in possesso di concessione dell’ADM, e che “la
società Stanleybet Malta Limited, pur essendo titolare di apposita licenza
rilasciata dalla competente autorità di Malta, risulta sprovvista sia della
licenza ex art. 88 TULPS sia della concessione AAMS richiesta in Italia”. Il
Tar fa quindi riferimento alla sentenza Biasci con cui la Corte di Giustizia
Europea ha escluso vi sia un “obbligo di mutuo riconoscimento delle
autorizzazioni rilasciate dai vari Stati membri”. La CGE infatti sottolinea che
in materia di giochi e scommesse vi sia un “ampio margine discrezionale degli
Stati membri riguardo agli obiettivi che essi intendono perseguire ed al
livello di tutela dei consumatori da essi ricercato e vista l’assenza di
un’armonizzazione in materia di giochi d’azzardo”.

“Si tratta di una fattispecie superata dalla legge di
Stabilità del 2015 e del 2016 alla quale la StanleyBet si è uniformata con le
nuove richieste di controllo di ordine pubblico presentate alle Questure
competenti”. E’ quanto commenta ad Agimeg, l’avvocato Agnello, legale di
Stanleybet. “In altri procedimenti del tutto simili – ha continuato – viene
depositata l’attestazione di carenza di interesse per cessazione della materia
del contendere. Peraltro, la sentenza Biasci citata dal TAR riguardava un
centro collegato ad altro bookmaker con storia e genesi completamente diverse.
Nella causa Biasci, la Stanley si è costituita a fianco dell’Amministrazione
per difendere il sistema italiano. E’ assurdo che il Tar adesso utilizzi quella
sentenza per motivare la legittimità del provvedimento di diniego invece di
citare pronunce più pertinenti – come la Costa-Cifone o la Laezza – che invece
hanno evidenziato le criticità della normativa italiana e gli ostacoli di
Stanley all’accesso al sistema. A seguito delle predette sentenze la
giurisprudenza nazionale di merito e di legittimità ha dichiarato che
StanleyBet è stata discriminata, che le norme italiane erano in contrasto con
il diritto eurounitario e che l’attività dei centri è regolare e legittima”.

Tar Lombardia, ctd
non legittimato a svolgere attività di intermediazione per raccolta scommesse

“Risulta evidente che l’operato della Questura è immune
dalle censure dedotte, essendo chiaro che il ricorrente non è legittimato a
svolgere l’attività di intermediario per la raccolta di scommesse da parte di
un allibratore straniero sprovvisto della necessaria concessione AAMS e della
licenza ex art. 88 TULPS. Le censure, pertanto, vanno tutte respinte”. Con
questa motivazione il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima) ha respinto il ricorso di un ctd contro l’ordinanza del Questore
di Milano di cessazione dell’attività di trasmissione dati inerenti scommesse a
quota fissa su eventi sportivi. I giudici evidenziano come “la giurisprudenza
nazionale, da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, ha affermato
che il CTD non potrebbe in ogni caso svolgere l’attività per cui è stata
chiesta l’autorizzazione, senza la qualificata presenza nel nostro ordinamento
del soggetto nel cui interesse agisce. Con il meccanismo predisposto
(attraverso un CTD intermediario, come nella fattispecie), ove lo Stato
italiano lo consentisse, il reale gestore del mercato potrebbe svolgere la sua
attività all’estero senza sottoporsi a controlli e verifiche, agendo attraverso
l’intermediatore, rispetto al quale nessuna responsabilità sarebbe ipotizzabile,
ingenerando incertezze presso gli stessi scommettitori. Anzi, tale incertezza
costituisce di per sé un valido e sufficiente motivo di ordine pubblico per
denegare l’autorizzazione”. Per il Tar dunque “in ragione delle suesposte
considerazioni, il ricorso è infondato e deve essere respinto”.

L’articolo Distanziometro sì, distanziometro no: da Bolzano alla Puglia le norme si ridiscutono in Tribunale in mancanza di una normativa nazionale proviene da AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco.

Fonte: https://www.agimeg.it/diritto/distanziometro