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Bingo, proroga concessioni: “Provvedimento arbitrario e irragionevole”

Il bingo finisce nella bufera. Il Tar Lazio rinvia alla Corte Costituzionale la disciplina delle proroghe, bollando il provvedimento come “arbitrario e irragionevole”. Il Ministero dell’Economia però avrebbe digerito male la notizia, tanto che starebbe pensando di emanare subito la gara per le nuove concessioni. Senza aspettare il tanto invocato riordino del settore. La gara infatti è stata finora rinviata per consentire a Stato, Regioni e Enti Locali di trovare un accordo sulla distribuzione delle sale, e consentire quindi a chi acquista una concessione di poter effettivamente aprire una sala.

Proroga
concessioni Bingo, Tar Lazio rinvia la questione alla Corte
Costituzionale: “Provvedimento arbitrario e irragionevole”

Violazione
degli articoli 3 e 41 della Costituzione e rinvio alla Corte
Costituzionale. E’ quanto ha stabilito il Tar Lazio (Sezione
Seconda) pronunciandosi sul ricorso proposto da un concessionario del
Bingo per l’annullamento della circolare con la quale l’Agenzia
delle dogane e dei monopoli ha comunicato che “le somme mensili
dovute dai concessionari per la prosecuzione in proroga della
gestione delle concessioni sono rideterminate in euro 7.500 ed euro
3.500 rispettivamente per ogni mese o frazione di mese superiore a
quindici giorni ovvero per ogni frazione di mese inferiore a quindici
giorni”. Nello stesso provvedimento veniva fissata la scadenza –
il 30 settembre 2018 – entro cui sarebbe dovuta partire la nuova
gara.

Il
Collegio condivide in parte i dubbi di legittimità costituzionale
prospettati dalla ricorrente e, specificamente, ritiene “rilevanti
e non manifestamente infondate le questioni attinenti alla
compatibilità con gli articoli 3 e 41 della Costituzione
dell’articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
che ha modificato l’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, nella parte in cui il suddetto comma 1047, alla lettera
a), dispone che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli proceda alla
gara per la riattribuzione delle concessioni del gioco del Bingo
“entro il 30 settembre 2018” e, al contempo, alla lettera b),
eleva a euro 7.500,00 e a euro 3.500,00 gli importi precedentemente
fissati in euro 5.000,00 ed euro 2.500,00 dall’articolo 1, comma
636, lett. c), della legge n. 147 del 2013, nel tenore risultante
dalle modifiche apportatevi dall’articolo 1, comma 934, della legge
28 dicembre 2015, n. 208”.

Il
Collegio ritiene quindi di non potersi esimere dal sottoporre alla
Corte Costituzionale le questioni di legittimità costituzionale
attinenti al contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione,
dell’articolo 1, comma 1047, della legge n. 207 del 2015, laddove
la suddetta disposizione ha elevato l’importo dovuto mensilmente
dagli operatori in regime di proroga tecnica, prolungando, al
contempo, la durata di tale regime. Tali questioni risultano infatti
rilevanti nel presente giudizio, in quanto da esse dipende la
decisione della causa. “Appare violato, anzitutto, l’articolo 3
della Costituzione, in quanto la disposizione in esame costituisce
una legge-provvedimento che sembra incidere irragionevolmente su un
gruppo di operatori economici precisamente determinato. Da un lato,
infatti, la nuova previsione ha incrementato ulteriormente del
cinquanta per cento – e quindi in misura niente affatto
trascurabile – l’importo dovuto dagli operatori in regime di
proroga tecnica che intendano partecipare alla gara per la
riattribuzione delle concessioni, senza che risulti essere stata
svolta alcuna indagine in ordine all’effettiva sostenibilità di
tale onere e senza che l’importo stesso presenti alcuna
correlazione con la cifra da porre a base d’asta per le nuove gare
(ossia 350.000,00 euro, corrispondenti, in rapporto alla durata
novennale prevista per le nuove concessioni, a un onere mensile di
euro 3.240,74, e quindi a una somma pari a meno della metà di quella
dovuta durante la proroga tecnica). Dall’altro lato, questo aumento
si accompagna all’ulteriore protrarsi del regime di proroga
tecnica, già in corso dal 2013, di fatto senza una precisa
delimitazione temporale”.

Il
Collegio ritiene inoltre che gli operatori siano “definitivamente
privati della possibilità di svolgere precisi calcoli in ordine alla
convenienza economica del regime di proroga tecnica, la cui durata è
ormai sostanzialmente indeterminata. Tali soggetti risultano essere
stati incisi, perciò, in modo che appare arbitrario e irragionevole
da una misura – l’innalzamento immotivato del cinquanta per cento
del versamento dovuto mensilmente – senza avere alcuna possibilità
né di influire sulla durata del regime di proroga tecnica, né di
avere alcuna certezza in ordine alla cessazione di tale regime,
reputato dalla ricorrente eccessivamente oneroso in relazione
all’attuale situazione di mercato. In questo contesto, gli
operatori non sono messi in grado, inoltre, di valutare possibili
alternative economiche, poiché la scelta di cessare l’attività li
esporrebbe, di fatto, all’espulsione dal mercato a tempo
indeterminato, stante l’assenza di certezze in ordine all’avvio
della nuova gara. Da ciò i dubbi di irragionevolezza della misura”.
Per analoghe ragioni, appare violato anche l’articolo 41 della
Costituzione, “atteso che la libertà di iniziativa economica
privata è da ritenere compromessa a causa dell’impossibilità per
gli operatori di compiere consapevolmente le proprie scelte
economiche, rimanendo essi soggetti di fatto a un regime che reputano
troppo gravoso, cui tuttavia non possono realmente sottrarsi, non
essendo dato stabilire quando potranno eventualmente rientrare nel
mercato, a seguito della partecipazione alla nuova gara”.

Per
tutte le ragioni esposte, “questo Tribunale ritiene rilevanti e non
manifestamente infondate le questioni attinenti alla compatibilità
con gli articoli 3 e 41 della Costituzione e conseguentemente,
dispone la sospensione del giudizio e la rimessione delle predette
questioni alla Corte costituzionale”.

Proroga
concessioni Bingo, legali sale: “Tar Lazio ha valutato la
difficoltà della gestione delle concessioni in proroga”

“Il
Tar Lazio ha rimesso alla Corte Costituzionale le disposizioni che
hanno aggravato la proroga onerosa delle concessioni bingo ritenendo
di non potersi esimere dal sottoporre alla Corte le questioni di
legittimità costituzionale attinenti al contrasto con gli articoli 3
e 41 della Costituzione, dell’articolo 1, comma 1047, della legge
n. 207 del 2015. La battaglia è ancora lunga ma questo è un segnale
importante. E’ evidente che la legge di Stabilità per il 2018 e le
precedenti non hanno tenuto conto della scarsa convenienza economica
della gestione delle concessioni in proroga, introducendo elementi di
grande incertezza nel settore. Questo discorso vale sia per le sale
bingo che per le sale scommesse”.

E’
quanto commentano gli avvocati Matilde Tariciotti e Luca Giacobbe,
rappresentanti legali delle società di bingo nei ricorsi al Tar
Lazio. I giudici della Sezione Seconda pronunciandosi sul ricorso per
l’annullamento della circolare con la quale l’Agenzia delle
dogane e dei monopoli ha comunicato che “le somme mensili dovute
dai concessionari per la prosecuzione in proroga della gestione delle
concessioni sono rideterminate in euro 7.500 ed euro 3.500
rispettivamente per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici
giorni ovvero per ogni frazione di mese inferiore a quindici giorni”.
“Si sta assistendo – spiegano ad Agimeg – ad un costante
aumento dei canoni, alla proroga delle concessioni e ad una infinita
attesa dell’espletamento della nuova gara. La situazione che si è
venuta a creare è l’impossibilità per gli operatori di gestire
economicamente la sale. Alla normativa nazionale vanno poi aggiunte
quelle degli enti locali e in particolare i distanziometri che
rendono impossibile il trasferimento delle sale in zone
economicamente più vantaggiose.

Bingo:
duro scontro tra MEF e concessionari. La gara potrebbe essere emanata
anche in assenza di un regolamento nazionale unico sul gioco

Si
preannuncia una stagione di fuoco tra il Tesoro ed i concessionari
del Bingo. Secondo fonti del Ministero sentite da Agimeg, al MEF non
avrebbero gradito il ricorso, intentato da un concessionario del
Bingo, che ha portato il Tar Lazio a rinviare la questione delle
somme dovute dagli operatori per la prosecuzione in proroga
dell’attività alla Corte Costituzionale. Il MEF starebbe quindi
studiando la possibilità di emanare la gara per le nuove concessioni
del Bingo anche in assenza di un riordino del settore. Insomma la
gara potrebbe vedere la luce anche con distanziometri e limitazione
orarie che cambiano tra comune e comune. Un gara che penalizzerebbe
quindi gli operatori ma che sarebbe una risposta del MEF alla dura
presa di posizione dei concessionari sfociata nel ricorso al Tar.
Ricordiamo che il mercato del Bingo ha segnato nel 2017 una raccolta
di 1.619 milioni di euro, mentre nel 2018 la raccolta è stata di
1.600 milioni di euro.

Quest’ultimo,
ricordiamo, si era pronunciato dichiarando la: “:Violazione degli
articoli 3 e 41 della Costituzione e rinvio alla Corte
Costituzionale”. Il Tar Lazio (Sezione Seconda) si era pronunciato
sul ricorso proposto da un concessionario del Bingo per
l’annullamento della circolare con la quale l’Agenzia delle
dogane e dei monopoli ha comunicato che “le somme mensili dovute
dai concessionari per la prosecuzione in proroga della gestione delle
concessioni sono rideterminate in euro 7.500 ed euro 3.500
rispettivamente per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici
giorni ovvero per ogni frazione di mese inferiore a quindici giorni”.
Nello stesso provvedimento veniva fissata la scadenza – il 30
settembre 2018 – entro cui sarebbe dovuta partire la nuova gara.

Il
Collegio condivide in parte i dubbi di legittimità costituzionale
prospettati dalla ricorrente e, specificamente, ritiene “rilevanti
e non manifestamente infondate le questioni attinenti alla
compatibilità con gli articoli 3 e 41 della Costituzione
dell’articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
che ha modificato l’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, nella parte in cui il suddetto comma 1047, alla lettera
a), dispone che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli proceda alla
gara per la riattribuzione delle concessioni del gioco del Bingo
“entro il 30 settembre 2018” e, al contempo, alla lettera b),
eleva a euro 7.500,00 e a euro 3.500,00 gli importi precedentemente
fissati in euro 5.000,00 ed euro 2.500,00 dall’articolo 1, comma
636, lett. c), della legge n. 147 del 2013, nel tenore risultante
dalle modifiche apportatevi dall’articolo 1, comma 934, della legge
28 dicembre 2015, n. 208”.

Il
Collegio ritiene quindi di non potersi esimere dal sottoporre alla
Corte Costituzionale le questioni di legittimità costituzionale
attinenti al contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione,
dell’articolo 1, comma 1047, della legge n. 207 del 2015, laddove
la suddetta disposizione ha elevato l’importo dovuto mensilmente
dagli operatori in regime di proroga tecnica, prolungando, al
contempo, la durata di tale regime. Tali questioni risultano infatti
rilevanti nel presente giudizio, in quanto da esse dipende la
decisione della causa. “Appare violato, anzitutto, l’articolo 3
della Costituzione, in quanto la disposizione in esame costituisce
una legge-provvedimento che sembra incidere irragionevolmente su un
gruppo di operatori economici precisamente determinato. Da un lato,
infatti, la nuova previsione ha incrementato ulteriormente del
cinquanta per cento – e quindi in misura niente affatto
trascurabile – l’importo dovuto dagli operatori in regime di
proroga tecnica che intendano partecipare alla gara per la
riattribuzione delle concessioni, senza che risulti essere stata
svolta alcuna indagine in ordine all’effettiva sostenibilità di
tale onere e senza che l’importo stesso presenti alcuna
correlazione con la cifra da porre a base d’asta per le nuove gare
(ossia 350.000,00 euro, corrispondenti, in rapporto alla durata
novennale prevista per le nuove concessioni, a un onere mensile di
euro 3.240,74, e quindi a una somma pari a meno della metà di quella
dovuta durante la proroga tecnica). Dall’altro lato, questo aumento
si accompagna all’ulteriore protrarsi del regime di proroga
tecnica, già in corso dal 2013, di fatto senza una precisa
delimitazione temporale”.

Il
Collegio ritiene inoltre che gli operatori siano “definitivamente
privati della possibilità di svolgere precisi calcoli in ordine alla
convenienza economica del regime di proroga tecnica, la cui durata è
ormai sostanzialmente indeterminata. Tali soggetti risultano essere
stati incisi, perciò, in modo che appare arbitrario e irragionevole
da una misura – l’innalzamento immotivato del cinquanta per cento
del versamento dovuto mensilmente – senza avere alcuna possibilità
né di influire sulla durata del regime di proroga tecnica, né di
avere alcuna certezza in ordine alla cessazione di tale regime,
reputato dalla ricorrente eccessivamente oneroso in relazione
all’attuale situazione di mercato. In questo contesto, gli
operatori non sono messi in grado, inoltre, di valutare possibili
alternative economiche, poiché la scelta di cessare l’attività li
esporrebbe, di fatto, all’espulsione dal mercato a tempo
indeterminato, stante l’assenza di certezze in ordine all’avvio
della nuova gara. Da ciò i dubbi di irragionevolezza della misura”.
Per analoghe ragioni, appare violato anche l’articolo 41 della
Costituzione, “atteso che la libertà di iniziativa economica
privata è da ritenere compromessa a causa dell’impossibilità per
gli operatori di compiere consapevolmente le proprie scelte
economiche, rimanendo essi soggetti di fatto a un regime che reputano
troppo gravoso, cui tuttavia non possono realmente sottrarsi, non
essendo dato stabilire quando potranno eventualmente rientrare nel
mercato, a seguito della partecipazione alla nuova gara”.

Per tutte le ragioni esposte, “questo Tribunale ritiene rilevanti e non manifestamente infondate le questioni attinenti alla compatibilità con gli articoli 3 e 41 della Costituzione e conseguentemente, dispone la sospensione del giudizio e la rimessione delle predette questioni alla Corte costituzionale”. lp/AGIMEG

L’articolo Bingo, proroga concessioni: “Provvedimento arbitrario e irragionevole” proviene da AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco.

Fonte: https://www.agimeg.it/speciali/bingo-proroga-concessioni-provvedimento-arbitrario-e-irragionevole