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Bingo, Tar Lazio: “Polizza fideiussoria condizione necessaria per la proroga della concessione”

Il titolare di una sala bingo si è appellato al Tar del Lazio per contestare il provvedimento con cui gli è stata notificata la sospensione dell’attività nel 2017. Il Tribunale afferma che “il regolamento di cui al d.m. n. 29/2000 prevede, infatti, che “Il concessionario presta all’Amministrazione finanziaria cauzione, a mezzo di fideiussione bancaria a “prima richiesta” o polizza assicurativa equivalente per ciascuna sala al fine di garantire l’adempimento dei propri obblighi. Ne consegue, come il deposito di una siffatta garanza si configuri come elemento essenziale per lo svolgimento in generale dell’attività di gestione del gioco del bingo nonché condizione imprescindibile per la prosecuzione della stessa attività”. Inoltre, il Tar aggiunge che “Tale adempimento si atteggia, dunque, a presupposto imprescindibile per la prosecuzione del rapporto concessorio, sicché, nel caso di specie, l’Agenzia non poteva consentire alla ricorrente, sebbene in amministrazione giudiziaria, l’ulteriore prosecuzione dell’attività, in mancanza di un elemento essenziale allo svolgimento dell’attività stessa”. Per questo motivo, il Tar del Lazio respinge il ricorso e conferma il provvedimento disposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. ac/AGIMEG

Fonte: https://www.agimeg.it/bingo/bingo-tar-lazio-polizza-fideiussoria-condizione-necessaria-per-proroga-concessione
Author: Andrea Cantelmo

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